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AIFA, criteri per la valutazione dell’innovatività dei farmaci



L’AIFA ( Agenzia Italiana del Farmaco ) ha indicato i tre elementi che dovranno essere presenti tra le caratteristiche base del farmaco di cui si deve valutare il livello di innovazione rispetto ai farmaci preesistenti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per una specifica indicazione, la sua ammissione alla rimborsabilità e il possibile riconoscimento della innovatività, pur basandosi sostanzialmente sulle stesse evidenze, rappresentano tre procedure distinte, tra le quali non esiste una consequenzialità automatica.

I principali obiettivi della normativa riguardante l’innovatività dei farmaci sono da un lato quello di garantire un rapido accesso ai farmaci che possiedono un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili, e dall’altro quello di incentivare lo sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti.

Pur riconoscendo che ogni nuova terapia potrebbe possedere delle caratteristiche di innovatività diverse ed aggiuntive rispetto a quanto previsto dai suddetti criteri, l’AIFA, previo parere della CTS ( Comitato Tecnico-Scientifico ), stabilisce che per l’attribuzione del carattere di innovatività sia necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto ( rispetto alle altre terapie disponibili ) nel trattamento di una patologia grave ( intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita ).

L’AIFA ritiene che il modello di valutazione dell’innovatività debba essere unico per tutti i farmaci ma che potrà prevedere, qualora si rendesse necessario, l’utilizzo di ulteriori indicatori specifici.

Il modello proposto prevede un approccio multidimensionale, che tenga conto di tre elementi fondamentali: 1. il bisogno terapeutico; 2. il valore terapeutico aggiunto; 3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici.

Bisogno terapeutico

Il bisogno terapeutico è condizionato dalla disponibilità di terapie per la patologia in oggetto ed indica quanto l’introduzione di una nuova terapia sia necessaria per dare risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti.

Ai fini del riconoscimento dell’innovatività, il bisogno terapeutico può essere graduato in cinque livelli: Massimo: assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione; Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto; Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente; Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole; Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole.

Valore terapeutico aggiunto

Il valore terapeutico aggiunto è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto.

Ai fini del riconoscimento dell’innovatività il valore terapeutico aggiunto può essere graduato in cinque livelli: Massimo: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative terapeutiche ( qualora disponibili ). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale; Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile l’assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo rischio/beneficio più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori ( ad esempio via di somministrazione più favorevole ) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

Per i farmaci oncologici il gold standard è la sopravvivenza globale ( Overall Survival – OS ). La mancanza di dati di sopravvivenza globale dovrà essere adeguatamente giustificata e, in relazione al tipo di neoplasia e al setting terapeutico, potranno essere considerati la sopravvivenza libera da progressione ( Progression-Free Survival – PFS ), la sopravvivenza libera da malattia ( Disease-Free Survival – DFS ), la durata della risposta completa o altri esiti surrogati di cui, anche in base all'entità dell'effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di beneficio clinico.
Nella valutazione dell'adeguatezza dell'esito selezionato, si terrà conto anche del relativo profilo di tossicità.

Qualità delle prove

La corretta valutazione del potenziale innovativo di un farmaco dipende dalla qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta.

Per la valutazione di questo parametro l’AIFA ha deciso di adottare il metodo GRADE ( Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation ).
In base a tale valutazione, la qualità potrà risultare: Alta; Moderata; Bassa; Molto bassa.
Valutazione

La richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività dovrà essere sottomessa all’AIFA. Potranno essere considerati innovativi i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello Massimo o Importante, e una qualità delle prove Alta. L’innovatività non potrà, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati come Scarso o Assente, oppure di una qualità delle prove giudicata Bassa o Molto bassa.
Situazioni intermedie saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli elementi considerati.

Per i farmaci con indicazione per malattie rare, o comunque con tassi di prevalenza ad esse assimilabili, nella valutazione delle qualità delle prove si terrà conto della oggettiva difficoltà di condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza. In tali casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, sarà possibile attribuire l’innovatività anche sulla base di prove di qualità Bassa.

La Commissione Tecnico-Scientifica predisporrà una breve relazione, nella quale saranno descritte le valutazioni relative a ciascuno dei tre ambiti considerati, e sarà espresso il relativo giudizio finale. I possibili esiti della valutazione sono:

a) riconoscimento dell’innovatività, a cui saranno associati l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici e l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente;

b) riconoscimento dell’innovatività condizionata ( o potenziale ), che comporta unicamente l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente;

c) mancato riconoscimento dell’innovatività.

Il riconoscimento dell’innovatività e i benefici conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi.
La permanenza del carattere di innovatività attribuito a un farmaco sarà riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione.
In ogni caso, per i farmaci ad innovatività condizionata sarà obbligatoria almeno una rivalutazione a 18 mesi dalla sua concessione.
In presenza di evidenze che smentiscano quelle che ne avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionino l’effetto, l’innovatività non potrà essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadranno, con conseguente avvio di una nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.
Nella rivalutazione di farmaci ad innovatività condizionata, la disponibilità di nuove evidenze che venissero valutate positivamente dal Comitato Tecnico-Scientifico potrà portare al riconoscimento dell’innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata prevista.

Farmaci first in class e follower

L’AIFA ha stabilito che i benefici associati al riconoscimento dell’innovatività abbiano la durata massima di 36 mesi per il farmaco first in class, mentre eventuali follower che venissero riconosciuti come innovativi potranno beneficiarne per il periodo residuo. ( Xagena Medicina )

Fonte: AIFA, 2017

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Per Approfondimenti: Farmaci.net http://www.farmaci.net/


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